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Statuto dell’A.R.C.A. approvato nell’Assemblea Nazionale tenuta a Napoli il 09 dicembre 2017 |
Articolo 1 - Denominazione |
E' costituita su tutto il territorio nazionale l'Associazione medico-scientifica denominata A. R. C. A. (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali). |
Articolo 2 - Sede |
La sede legale è al Viale Bruno Buozzi, 56 in Roma. Possono essere istituite sedi secondarie, uffici e delegazioni in Italia ed all’estero su delibera del Consiglio Nazionale. |
Articolo 3 - Scopi e finalità |
L'Associazione è libera, apartitica e senza fini di lucro. L’Associazione ha la finalità, di interesse generale e di utilità sociale, di promuovere l’attività della ricerca scientifica e la formazione dei medici nel settore delle malattie cardiovascolari e metaboliche, anche nel rispetto del Decreto del Ministero della Salute del 02 agosto 2017. In particolare si propone i seguenti scopi: stimolare l'aggiornamento culturale e in campo tecnologico e strumentale dei propri soci, promuovendo la realizzazione di tavole rotonde, incontri o convegni su specifiche tematiche di interesse cardiologico ambulatoriale; realizzare iniziative di educazione sanitaria e di ricerca epidemiologica, anche in collaborazione con strutture universitarie, ospedaliere, Enti, persone giuridiche o Organismi; favorire la diffusione delle nuove conoscenze cardiologiche attraverso incontri che coinvolgano altri Specialisti ed i Medici di Medicina Generale; svolgere attività editoriali aventi ad oggetto i campi di interesse dell’Associazione ed anche finalizzate all’aggiornamento professionale, tecnologico e strumentale, alla realizzazione e/o organizzazione di convegni, congressi e corsi di formazione, alla diffusione di nuove conoscenze attraverso la pubblicazione e distribuzione di libri, riviste, periodici, la realizzazione, produzione e/o commercializzazione di programmi radiotelevisivi, videocassette, DVD e ogni altro mezzo di comunicazione, nonché pubblicare un periodico culturale e di vita associativa da inviare gratuitamente ai soci. Ideare, promuovere, organizzare attività formative finalizzate agli ECM (Educazione Continua in Medicina) anche con sistemi FAD (Formazione a Distanza); potenziare iniziative favorenti l'interesse e la realizzazione dei programmi di prevenzione e riabilitazione in campo cardiovascolare, metabolico e cardiochirurgico; partecipare all’organizzazione del Congresso Nazionale 'Giovanni Sodano'; possedere un sito internet di rappresentanza. L’Associazione si obbliga a pubblicare l’attività scientifica attraverso il proprio sito web costantemente aggiornato. Sono espressamente escluse finalità, dirette o indirette, di tipo sindacale o di tutela sindacale dei propri associati ed è vietato l’esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle relative all’attività di formazione continua in medicina (ECM) che potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all’uopo autorizzate. Qualora oltre all’autofinanziamento e ai contributi dei soci e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi di industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua. Nel perseguimento dei propri scopi e nello svolgimento di tutte le attività statutarie, l’Associazione e i suoi legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia ed indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione dell’attività svolte nell’ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Per l’espletamento delle attività innanzi indicate e per il raggiungimento in via generale degli scopi sociali l’Associazione potrà intraprendere qualunque iniziativa, svolgere qualunque utile attività negoziale, collaborando anche con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche, le altre società ed organismi scientifici. L’Associazione potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni od altre istituzioni utili al fine del raggiungimento degli obiettivi scientifici, culturali e dell’amministrazione del proprio patrimonio. |
Articolo 4 - Soci |
Sono ammessi in qualità di soci, senza limitazioni, coloro che soddisfano i requisiti esposti nello Statuto senza alcuna discriminazione personale o relative al luogo di lavoro. In particolare possono iscriversi all'Associazione i Medici Specialisti in Cardiologia, branche affini o cultori della cardiologia che esercitano abitualmente l'attività professionale di cardiologo presso strutture ambulatoriali pubbliche del S.S.N., presso ambulatori ospedalieri e/o universitari o presso ambulatori esterni privati o accreditati. I soci sono distinti in: Soci fondatori: Cardiologi che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione. Essi conservano a vita la qualifica di socio ordinario, con diritti e doveri come da Statuto. I soci fondatori possono essere informati e possono partecipare, a richiesta, alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale, senza diritto di voto. Soci ordinari: Medici Specialisti in Cardiologia, branche affini o cultori della cardiologia che esercitano abitualmente l'attività professionale di cardiologo presso strutture ambulatoriali pubbliche del S.S.N., presso ambulatori ospedalieri e/o universitari o presso ambulatori esterni privati o accreditati che hanno ottenuto l'iscrizione, impegnandosi a sostenere l'Associazione e a partecipare alle sue iniziative. Sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro il mese di febbraio dell’anno in corso. Ad essi è riconosciuto il diritto al voto in seno all’Assemblea. Per acquisire la qualità di socio ordinario, il candidato deve rivolgere apposita domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo Regionale della Regione di residenza che, dopo aver valutato requisiti ed eventuali incompatibilità, esprime il proprio parere ed inoltra la richiesta al Consiglio Nazionale che valuterà la richiesta nella prima riunione utile e trasmetterà al Consiglio Direttivo Regionale l’esito. Quest’ultimo provvederà a darne comunicazione al socio. Soci onorari: persone, enti o organismi che hanno contribuito al miglioramento ed al maggior prestigio dell'Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Nazionale direttamente o su proposta di un Consiglio Direttivo Regionale; sono esonerati dal pagamento della quota sociale, e possono partecipare all’Assemblea senza esercitare il diritto di voto. L'Associazione è aperta anche all'adesione di: Soci aderenti: Medici Specialisti in Cardiologia, branche affini o cultori della cardiologia che esercitano abitualmente l'attività professionale di cardiologo presso strutture ambulatoriali pubbliche del S.S.N., presso ambulatori ospedalieri e/o universitari o presso ambulatori esterni privati o accreditati che si dichiarano disponibili a partecipare alle iniziative dell'Associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa, possono partecipare all’Assemblea ma non hanno diritto al voto né sono eleggibili all'interno degli organi direttivi o di controllo dell'Associazione. Il socio Aderente può, in qualsiasi momento, richiedere al Consiglio Direttivo Regionale della Regione di residenza l'ammissione a socio ordinario. Il Consiglio Direttivo Regionale, dopo aver valutato requisiti ed eventuali incompatibilità, esprime il proprio parere ed inoltra la richiesta al Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale valuterà la richiesta nella prima riunione utile e trasmetterà al Consiglio Direttivo Regionale l’esito. Quest’ultimo provvederà a darne comunicazione al socio. Soci aderenti esterni: trattasi di Medici Specialisti in Cardiologia, branche affini o cultori della cardiologia che esercitano abitualmente l'attività professionale di cardiologo presso strutture ambulatoriali pubbliche del S.S.N., presso ambulatori ospedalieri e/o universitari o presso ambulatori esterni privati o accreditati residenti in Regioni sprovviste di sede A.R.C.A. che fanno richiesta di adesione al Consiglio Nazionale che valuterà tale richiesta nella prima riunione utile e provvederà a comunicarne l’esito. Essi hanno diritti e doveri analoghi ai Soci aderenti. Se il numero dei Soci aderenti esterni supererà le 20 unità, si potrà costituire una sede ARCA di quella Regione, la quale è tenuta a rispettare integralmente il vigente Statuto, il logo ed il modulario ARCA. L’Assemblea costituente della nuova A.R.C.A. Regionale deve essere presieduta da un rappresentante nominato dal Consiglio Nazionale. E' ammissibile l'iscrizione, straordinaria, di Cardiologi che esercitano istituzionalmente attività in regime di degenza presso Strutture private o pubbliche. Essi dovranno inoltrare la loro richiesta di adesione al Consiglio Direttivo Regionale della Regione di residenza e dichiarare di svolgere anche attività ambulatoriale. Per loro sarà attivata la procedura di ammissione prevista per gli altri soci. L’appartenenza all’A.R.C.A. non è incompatibile con la contemporanea appartenenza ad altre Associazioni di categoria. Il socio che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Nazionale almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare. In mancanza di tale comunicazione sarà considerato socio anche per l’anno successivo e sarà tenuto al versamento della quota associativa. L’esclusione di un socio è deliberata dall’Assemblea in presenza di gravi e fondati motivi (indegnità o attività in contrasto con gli scopi della Associazione; comportamenti etici e morali non conformi con lo spirito della Associazione o se ha riportato una condanna che menomi la sua onorabilità o per altri gravi motivi; morosità nel pagamento della quota sociale dell’anno precedente, se socio ordinario). I soci receduti ed esclusi non possono pretendere la restituzione dei contributi versati. |
Articolo 5 - Sostenitori |
Sostenitori: possono essere sostenitori dell’Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti, incluse le società e/o le organizzazioni che promuovono studi e ricerche in campo cardiovascolare e metabolico e che, avendo particolare interesse per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell’Associazione, contribuiscono al sostegno finanziario delle sue attività attraverso il versamento di contributi. La qualifica di sostenitore non comporta l’acquisizione dello status di socio e pertanto è escluso per i sostenitori qualsiasi diritto dell’elettorato e non possono partecipare all’Assemblea. |
Articolo 6 - Finanziamento, patrimonio, gestione. |
Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili, da partecipazioni in società ed Enti di cui all’articolo 3 ultimo comma del presente Statuto, da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione. Le entrate sono costituite dalle quote associative, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da soci o da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N. e da ogni altra provento che concorra ad incrementare l’attivo della associazione. Il patrimonio dovrà essere impiegato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Nessun Socio può pretendere parte del Patrimonio dell'Associazione. In caso di morte di un socio, gli eredi non potranno rivendicare alcun diritto. Le somme possedute devono essere depositate, a nome dell'Associazione, presso Istituti bancari. Il Tesoriere, su espresso mandato del Consiglio Nazionale, avrà la facoltà di firma e di prelevamento dal conto. In caso di necessità tale facoltà è esercitata dal Presidente Nazionale. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto contabile (costituito dal consuntivo annuale economico e finanziario) ed il preventivo predisposto dal Tesoriere (che può avvalersi delle necessarie consulenze tecniche sul piano fiscale e della contabilità generale) corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere ratificati dal Consiglio Nazionale e quindi controfirmati dal Presidente almeno un mese prima della data dell'Assemblea Nazionale e comunque non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto contabile ed il preventivo vanno sottoposti all'approvazione dell’Assemblea Nazionale entro 9 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi di riserva durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. |
Articolo 7 - Organizzazione. |
Gli organi dell'Associazione sono: l’Assemblea Nazionale; il Consiglio Nazionale; il Comitato scientifico; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri. L’Associazione si articola inoltre in Sezioni Regionali che operano mediante: l’Assemblea Regionale; Il Consiglio Direttivo Regionale. L'Assemblea Nazionale viene convocata dal Presidente del Consiglio Nazionale con avviso pubblicato sul periodico dell'Associazione o sul sito web almeno trenta giorni prima ed è valida, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in regola con i versamenti dell’anno in corso. L’Assemblea Nazionale, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Le deliberazioni devono, in entrambi i casi, essere prese con voto palese e con la maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti le cariche statutarie si provvede a scrutinio segreto. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato ad altro socio. Ogni delegato può rappresentare non più di due soci, non essendo ammesse più di due deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale o, in caso di impedimento, dal consigliere nazionale più anziano. Svolge le funzioni di segretario un socio indicato dal Presidente del Consiglio Nazionale. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno; inoltre viene convocata ogni qualvolta lo ritenga utile il Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari. L’Assemblea ha i seguenti compiti: Stabilisce le linee direttive dell’attività dell’Associazione Approva il rendiconto contabile costituito dal consuntivo annuale economico e finanziario ed il preventivo Approva eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Nazionale. Fissa, su proposta del Consiglio Nazionale, la quota associativa annuale Nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti proposti dal Consiglio Nazionale Nomina i componenti del Collegio dei Probiviri proposti dal Consiglio Nazionale Delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione Delibera sulla esclusione dei soci Delibera sull’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale è composto da tutti i Presidenti Regionali ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per Statuto deferiti all’Assemblea Nazionale ed ha altresì poteri di controllo atti a garantire il rispetto dello Statuto e l'omogeneo comportamento dell’Associazione sul territorio Nazionale. In particolare il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti: Traccia le strategie di aggiornamento e di ricerca dell’Associazione. Elegge il Presidente del Consiglio Nazionale, scelto unicamente tra i soci ordinari dell'Associazione che esercitino esclusivamente l’attività di cardiologo ambulatoriale; Elegge il Tesoriere Nazionale; Attua i programmi di lavoro, seguendo le linee direttive approvate dall’Assemblea Nazionale Delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci; Propone all’Assemblea Nazionale l’ammontare delle quote associative annuali; Propone all’Assemblea Nazionale i nominativi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti; Propone all’Assemblea Nazionale i nominativi dei componenti del Collegio dei probiviri Approva i regolamenti interni dell’Associazione; Propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto; Amministra il patrimonio dell’Associazione; Ratifica il rendiconto contabile ed il preventivo predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; Istituisce sedi secondarie, uffici e delegazioni; Provvede alle spese per il funzionamento degli organismi nazionali e regionali; Nomina i membri del Comitato Scientifico e ne stabilisce il numero; Nomina Commissioni o Gruppi di Studio; Organizza il Congresso Nazionale; Interviene sui deliberati dei Consigli Direttivi Regionali, con poteri di veto, solo e nella misura in cui essi possano pregiudicare l'immagine e/o la compattezza dell'Associazione; Divulga l’attività scientifica della Associazione attraverso il proprio sito web; Pubblica sul sito istituzionale della Associazione i bilanci consuntivi e preventivi e gli incarichi retribuiti; Può commissariare un Consiglio Direttivo Regionale per gravi e confermati motivi di attività svolta in contrasto con gli scopi dell’Associazione o per violazione dello Statuto. In tal caso il Consiglio Nazionale provvederà alla gestione provvisoria attraverso un suo delegato in attesa di indire la nuova elezione degli Organi Regionali. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale o dalla metà più uno dei componenti presso un luogo concordato ed è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti. Le riunioni sono valide anche se tenute mediante sistemi di video conferenza e audio conferenza, purché garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento. L’avviso di convocazione, contenente la data ed il luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno, deve essere inviato per iscritto, a cura del Presidente, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. I Presidenti dei Consigli Direttivi Regionali, se impossibilitati a partecipare, possono delegare un rappresentante del Consiglio Direttivo Regionale. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente Nazionale ha valore doppio. Nell’espletamento dei propri compiti il Consiglio Nazionale potrà dare delega, oltre che al Presidente od ad altri consiglieri, anche a soggetti esterni, procuratori e consulenti, i quali, nell’ambito dell’incarico conferito, potranno rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi. Il Presidente del Consiglio Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Nazionale. Nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio Nazionale salvo ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Decade per dimissioni o se sfiduciato dai due terzi del Consiglio Nazionale. In caso di dimissioni o di sfiducia, nelle more dell'elezione del nuovo Presidente Nazionale che avverrà nella prima riunione del Consiglio Nazionale successiva alla decadenza, ne assume le funzioni il Consigliere Nazionale di maggiore età. Nel caso di impedimento temporaneo le funzioni sono svolte da un Presidente Regionale indicato dal Presidente Nazionale. Il Presidente del Consiglio Nazionale cura la convocazione delle riunioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea Nazionale. Il più giovane dei presenti nel Consiglio Nazionale svolge le mansioni di Segretario del Consiglio e ne verbalizza le riunioni. Il Tesoriere Nazionale, sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell’Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione secondo le deleghe a lui conferite dal Consiglio Nazionale. In particolare è delegato alle spese da sostenere per gli spostamenti e per quant'altro possa essere utile alle mansioni da svolgere dal Presidente Nazionale e dal Consiglio Nazionale o al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. A tal fine accenderà un apposito conto corrente presso uno o più Istituto bancari, alimentato dalle fonti di finanziamento come previsto dall’articolo 6 del presente Statuto. Il Tesoriere Nazionale può avvalersi delle necessarie consulenze tecniche sul piano fiscale e della contabilità generale, predispone il rendiconto contabile annuale ed il preventivo che dovranno essere ratificati dal Consiglio Nazionale ed approvati dall’Assemblea Nazionale. Il tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri nominati con scrutinio segreto dal Consiglio Nazionale per un triennio, eventualmente rinnovabili solo per un ulteriore triennio, e scelti tra associati che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel campo dell’attività clinica e/o della ricerca delle malattie cardiovascolari e metaboliche. In caso di cessazione di uno dei membri del Comitato scientifico, il Consiglio Nazionale provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore. Il Comitato scientifico può formulare proposte e da parere in relazione all’attività di ricerca scientifica che l’Associazione, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza. Il Comitato scientifico riporta la verifica ed il controllo della qualità delle attività e della produzione tecnico-scientifica dell’Associazione, evidenziando gli indici di produttività scientifica e bibliometrici in uso alla comunità scientifica internazionale. Il Comitato scientifico elegge fra i suoi membri un Coordinatore. Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato scientifico, qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri, con avviso da inviarsi almeno 5 giorni prima mediante posta elettronica o lettera raccomandata. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Coordinatore. Alle riunioni del Comitato può partecipare anche il Presidente Nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea Nazionale con scrutinio segreto su proposta del Consiglio Nazionale ed è composto da un Presidente e da due membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è scelto tra gli iscritti all’albo dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità ed i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche elettive dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea Nazionale con scrutinio segreto su proposta del Consiglio Nazionale ed è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito di tentare di dirimere le eventuali controversie insorte tra i soci o tra uno o più di essi e gli Organi dell’Associazione, su segnalazione del Consiglio Nazionale o su ricorso proposto dai soci. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal suo Presidente ogni volta che sia richiesto un intervento conciliativo. Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza, sentite le parti, entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza degli eventi. Il Giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile. L’incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell’Associazione e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi. L’Assemblea Regionale è il massimo organo regionale dell'Associazione. Possono parteciparvi, con diritto di voto, tutti i soci ordinari residenti nella regione, in regola con i versamenti delle quote associative dell'anno in corso. Viene convocata dal Presidente Regionale mediante comunicazione da inviare con posta ordinaria, con e-mail, con pubblicazione sul periodico dell’Associazione o sul sito web, minimo trenta giorni prima della data prevista per l'adunanza. Deve essere convocata almeno una volta l’anno. L'Assemblea Regionale: elegge il Presidente Regionale e i componenti del Consiglio Direttivo Regionale; decide sulle controversie insorte all'interno del Consiglio Direttivo Regionale. L'Assemblea Regionale deve essere convocata dal Presidente Regionale quando ne è fatta richiesta espressa da almeno la metà più uno dei soci ordinari residenti nella regione o quando il Consiglio Direttivo Regionale ne ravvisi la necessità. Essa è presieduta dal Presidente Regionale. Sarà nominato Segretario della seduta il più giovane socio ordinario presente. L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci ordinari aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e con votazione a scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti le cariche regionali. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di due soci, non essendo ammesse più di due deleghe. Il Consiglio Direttivo Regionale è l'Organo decisionale Regionale ed è investito di tutti i poteri non devoluti per legge o Statuto ad altro organo dell'Associazione. E’ composto dal Presidente e da sei componenti eletti dall’Assemblea Regionale con scrutinio segreto. Il Past-President regionale partecipa di diritto ai lavori del Consiglio ed ha diritto di voto. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente Regionale. L’avviso di convocazione, contenente la data ed il luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno, deve essere inviato per iscritto, a cura del Presidente, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Per le elezioni del Consiglio Direttivo Regionale le liste, o la lista, dei candidati devono essere depositate, almeno sette giorni prima delle votazioni, presso il domicilio del Presidente del Consiglio Direttivo Regionale che ha il compito di verificare l’eleggibilità dei soci e di custodire le liste, o la lista, fino all’Assemblea elettiva. Le liste dovranno indicare il nome del Presidente e i sei nominativi dei candidati per il Consiglio Direttivo Regionale. Le liste, o la lista, sono valide se firmate da tutti i candidati. Non è consentita l'appartenenza a più liste. E' validamente costituito quando risultano presenti il Presidente Regionale e almeno tre componenti. Delibera a maggioranza dei presenti. Immediatamente dopo la propria elezione il Consiglio Direttivo Regionale provvede nel proprio ambito alla nomina del Vice-Presidente, del Segretario e del Consigliere Scientifico. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce con tutti i poteri in caso di sua assenza. Il Segretario redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo Regionale e riceve le richieste di iscrizione dei soci. La domanda di iscrizione all'Associazione, corredata dei dati richiesti (requisiti, conoscenza dello Statuto ed impiego dello stesso) va inoltrata alla Segreteria regionale che provvederà a rimetterla al Consiglio Direttivo Regionale il quale, dopo aver valutato i requisiti e le eventuali incompatibilità, esprime il proprio parere ed inoltra la richiesta al Consiglio Nazionale. Può nominare in alternativa al Consigliere scientifico un Consulente Scientifico esterno al Consiglio Direttivo che non avrà diritto di voto. I restanti Consiglieri o altri soci ordinari, su proposta del Presidente, potranno ricevere l'attribuzione di deleghe specifiche. Il Consiglio Direttivo Regionale nomina i delegati provinciali e può revocarne l'incarico qualora lo ritenesse opportuno. Il socio eletto che si assenta per più di tre volte consecutive dalle riunioni, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto. Il socio eletto, dimissionario o decaduto, sarà sostituito su delibera del Consiglio Direttivo Regionale da un altro socio ordinario che manterrà la carica fino alla prossima adunanza dell'Assemblea Regionale, che potrà ratificare la nomina effettuata dal Consiglio Direttivo Regionale o provvedere ad una nuova e diversa elezione in sostituzione del socio decaduto o dimissionario. Le dimissioni o la decadenza del Presidente del Consiglio Direttivo Regionale comporteranno lo scioglimento dello stesso ed il ricorso a nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo regionale dura in carica tre anni. Il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale Può essere candidato a ricoprire la carica di Presidente Regionale solo chi esercita esclusivamente l’attività di cardiologo ambulatoriale o sia stato socio fondatore della sezione regionale, non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, fatta salva una diversa volontà espressa dall’Assemblea Regionale, con una maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea Regionale dovrà essere tenuta almeno tre mesi prima della scadenza del mandato degli Organi Statutari. Per le Regioni di nuova istituzione la prima elezione ordinaria si svolgerà nel mese di dicembre dell'anno di costituzione dell'Associazione. Fino a tale data l'Associazione sarà retta, nell'intento di consentire la realizzazione di una adeguata organizzazione sociale, da un Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea costituente. Il Presidente regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale e dell'Assemblea Regionale. In caso di parità di voti nel Consiglio Direttivo Regionale prevale il voto del Presidente. Nei casi di necessità il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Regionale salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile. Il Presidente ha facoltà di veto sulle delibere del Consiglio Direttivo Regionale. Nel caso di esercizio del veto deve obbligatoriamente provvedere alla convocazione dell'Assemblea Regionale, entro sessanta giorni, rimettendo ad essa la controversia. |
Articolo 8 - Cariche |
Tutte le cariche a livello nazionale e regionale, ad eccezione di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti non sono retribuite, ma danno diritto al rimborso delle spese sostenute se approvate dal Consiglio Nazionale su proposta del Tesoriere. Il legale rappresentante e i componenti del Consiglio Nazionale non devono aver subito sentenze di condanne passate in giudicato in relazione all’attività svolta dall’Associazione medesima. All’atto della candidatura o all’atto dell’accettazione della carica deve essere rilasciata da ciascun candidato o nominato dichiarazione in merito alle attività da questo svolte, anche solo in via occasionale, che possano risultare in conflitto di interesse o generare incompatibilità con le cariche assunte all’interno della Associazione. La sussistenza di interessi potenzialmente conflittuali o di eventuali incompatibilità è disciplinata da appositi regolamenti. In caso di sostituzioni, ove non diversamente previsto, il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato originariamente previsto per il sostituito. In caso di organi collegiali, nel periodo intercorrente tra il venir meno del sostituito e la nomina del sostituto, l’organo interessato dalla questione opererà con un numero minore di componenti, nella sua composizione residua. In tale circostanza, qualora i componenti rimasti siano in numero pari e ve ne sia necessità ai fini deliberativi il voto di colui che presiede l’adunanza vale doppio. |
Articolo 9 - Durata, scioglimento. |
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento è possibile con delibera dell’Assembleare Nazionale adottata, anche con delega, da un numero che rappresenti almeno i tre quarti di soci ordinari. Nel caso di delibera di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore. Questi, completata la fase di liquidazione, provvederà a versare eventuali somme residue a beneficio dell'Associazione Nazionale Orfani dei Medici. |
Articolo 10 - Rinvio a norme di legge. |
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia. |